P.L. 85-172 (28 agosto 1957), come modificata dalla legge di prodotti genuini pollame del 1968 (P.L. 90-492, 18 agosto 1968), richiede USDA ispezionare tutti gli «uccelli addomesticati» quando macellati e trasformati in prodotti destinati al consumo umano. L'USDA ha definito, dal regolamento, gli uccelli domestici come polli, tacchini, anatre, oche e ghinee. i primari obiettivi della legge sono per impedire adulterato o misbranded pollame e prodotti venduti come cibo e per garantire che pollame e prodotti avicoli vengono macellati e trasformati in condizioni sanitarie. Questi requisiti si applicano anche ai prodotti fabbricati e venduti all'interno degli Stati come pure per quanto riguarda le importazioni, che devono essere controllate sotto standard equivalenti stranieri.
- Partie du discours : noun
- Secteur d’activité/Domaine : Agriculture
- Catégorie : Programmes agricoles et lois
- Company: USDA
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- Silvano
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